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Integrazione della diffida sui RIM ad Alitalia e Sindacati
Oggetto: integrazione della diffida del 11 marzo 2016 e contestuale sollecito di riscontro – riposi movibili personale navigante della società di a/n Alitalia – violazioni da parte dell’operatore – inadempimento del sindacato – responsabilità del sindacato – ulteriore violazione dei diritti dei lavoratori attraverso l’accordo del 18.9.2016
Ad integrazione della precedente nostra diffida dell’11 marzo 2016 rimasta senza alcun riscontro da parte di tutti i destinatari, che per comodità si allega alla presente, scrivo in nome e per conto del Presidente “ad interim” e legale rappresentante dell’Air Crew Committee (ACC) che mi ha conferito espresso mandato per rassegnare quanto appresso in riferimento alla gestione ed all’identificazione dei riposi movibili del Personale Navigante.
Premesso che
Attraverso la mia precedente diffida dell’11 marzo 2016 veniva denunciata una situazione ben conosciuta da tutte le OO.SS. interrogate, riguardante la prassi di assegnare dei turni di servizio durante i giorni in cui il lavoratore è in periodo di giorno libero.
Le OO.SS. interrogate sono perfettamente a conoscenza del fatto che tale prassi, reiterata dal 2009, che prevede che ‘L’azienda in operativo per esigenze di servizio può spostare, anticipare, rinviare o cancellare un numero massimo di 4 riposi programmati nel mese, fermo restando quanto stabilito per i riposi inamovibili’, è stata trasposta nel testo dell’accordo integrativo del 16.7.2014.
Con l’accordo del 18/9/2016, sottoscritto da Alitalia SAI Spa e dalle O.O.S.S. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI E UGL TRASPORTO AEREO, le parti sociali, in spregio alla normativa nazionale e comunitaria vigente, hanno attribuito dignità di clausola contrattuale alla previsione dei riposi mobili (RMM), laddove, al punto H del citato accordo, viene stabilito che: “Il Riposo Movibile (RMM) è un istituto di flessibilità contrattuale che non concorre alla determinazione della spettanza minima annuale (96) e mensile (minimo 7) dei Riposi, che debbono, di conseguenza, essere identificati sul turno mensile programmato coerentemente con quanto disposto dal DLGS 185/2005 (Direttiva CE 79/2000). Il RMM costituisce a tutti gli effetti elemento per il computo della spettanza mensile e trimestrale prevista dal CCNL, sezioni PNT/PNC, tuttavia non concorre, quando non utilizzato, al raggiungimento della spettanza di cui al dlgs 185/2005 di cui sopra. Le giornate assegnate come RPM (riposo mensile) e RIM (riposo inamovibile) sono quindi da intendersi notificate in anticipo a mezzo turno, nella completa, effettiva e certa disponibilità del Navigante una volta assegnate. Il RMM (ndr. Riposo movibile) sarà programmato, come già effettuato attualmente, a seguire impieghi RRR, RRB, RES e Flight Duty nel rispetto delle limitazioni previste dal vigente regolamento 83/2014 per ciò che attiene il pre duty rest. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Integrativo del 16 luglio 2014 paragrafo Riposi Personale Navigante”. Leggi Tutto